IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerato  che  il  Politeama  Petruzzelli  di  Bari  e'  uno dei
maggiori teatri dell'opera italiani, in considerazione della funzione
culturale formativa e sociale che ha sempre assolto;
  Considerato che allo stato detta struttura teatrale, e' inagibile a
seguito  dell'incendio  verificatosi il 26 ottobre 1991, ad eccezione
di una porzione ristrutturata e precisamente del foyeur;
  Considerato  inoltre che gli interventi fino ad ora posti in essere
hanno consentito solo il recupero di una parte dell'edificio oltre al
tetto  e  alla  cupola e che nella stessa area sono ancora in corso i
necessari  lavori  di  riedificazione  e  di messa in sicurezza delle
parti danneggiate e che la mancata conclusione di questi ultimi desta
particolare  preoccupazione  anche  sotto  il  profilo  del  pericolo
dell'incolumita' delle persone;
  Tenuto  conto,  quindi,  che  sussiste  l'ineludibile  esigenza  di
procedere,  al  fine  di  garantire la celere ripresa delle attivita'
culturali  di  pubblico  interesse, in termini di somma urgenza, alla
realizzazione  di un quadro compiuto di interventi tesi ad assicurare
il totale recupero funzionale della struttura teatrale;
  Ritenuto  necessario  inserire  tutti  gli  interventi occorrenti e
tutte  risorse  economiche  a  disposizione  nell'ambito  di un'unica
procedura di gara per la scelta del soggetto affidatario, assicurando
nel  contempo  la  trasparenza  delle  procedure  per incoraggiare la
massima partecipazione dei concorrenti;
  Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali del
15 dicembre 2006;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare l'art. 2, commi 105, 106 e 107;
  Tenuto  conto, in particolare, che il contributo previsto dall'art.
2, comma 107 dalla predetta legge n. 286/2006, pari a 8.000.000,00 di
euro,  sara'  utilizzato,  oltre  alle risorse gia' finalizzate, alla
realizzazione   degli   interventi   di   messa  in  sicurezza  e  di
ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari;
  Considerato   che   l'ulteriore   protrarsi   della  situazione  e'
suscettibile  di  determinare  pregiudizi irreparabili alle parti del
teatro non definitivamente compromesse dall'incendio, sicche' occorre
adottare,  in  via  preventiva,  ogni iniziativa utile finalizzata ad
evitare situazioni di pericolo alle strutture ed ai visitatori;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  in  prevenzione  ex  art.  5, comma 3, della legge n. 225 del
1992,  con  cui  disciplinare  gli interventi necessari ad assicurare
condizioni   di  fruibilita'  in  termini  di  sicurezza  dell'intera
struttura teatrale;
  Vista  la  nota del Sindaco del Comune di Bari del 19 dicembre 2006
con  la quale il medesimo ha evidenziato la necessita' di intervenire
con  urgenza  per  la  definitiva  messa in sicurezza della struttura
teatrale  che,  presentando numerosi punti di criticita' strutturale,
nel  caso  di intense precipitazioni, potrebbe essere definitivamente
compromessa;
  Acquisita l'intesa della Regione Puglia con la nota del 20 dicembre
2006;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  D'intesa con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Le  opere  e gli interventi di cui alla presente ordinanza sono
indifferibili  ed  urgenti  e  autorizzano  il ricorso alle procedure
acceleratorie previste dall'ordinamento giuridico vigente.
  2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui al comma 1, l'ing.
Angelo Balducci, e' nominato Commissario delegato per fronteggiare la
situazione   di   criticita'  citata  in  premessa.  A  tal  fine  il
Commissario  delegato  pianifica  i  necessari interventi finalizzati
all'eliminazione  di situazioni di pericolo per le cose e le persone,
ponendo  in  essere i conseguenti atti volti alla realizzazione degli
interventi  medesimi,  nonche',  se del caso, interrompe procedure di
gara  in  atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non
compatibili con l'urgenza delle iniziative necessarie.
  3.  Per  l'espletamento  degli  interventi  di  cui  al comma 1, il
Commissario  delegato si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, cui
affida  specifici  settori  di  intervento sulla base di direttive ed
indicazioni,  utilizzando, ove ritenuto necessario, le strutture e le
risorse  finanziarie  facenti  capo  alle  Amministrazioni  dei  beni
culturali e alle competenti soprintendenze.
  4.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui alla presente
ordinanza,  il  Commissario  delegato  si  avvale  di  una  struttura
all'uopo istituita composta da personale dipendente del Ministero dei
beni  culturali,  nel limite massimo di 5 unita', cui potranno essere
corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente
in materia.
  5.  Per  l'attuazione degli interventi di competenza il Commissario
delegato,  ove  ne  ricorrono  i presupposti, provvede utilizzando le
procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.